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CONTRIBUTI PUBBLICI: accesso ai benefici del PSR Sicilia 2014/2020 – TAR PALERMO, sentenze n. 2824 DEL 06/12/2019, n. 2820 e 2819 del 05/12/2019.

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Il TAR Palermo, con tre distinte sentenze del 6 dicembre 2019 (n. 2824) e del 5 dicembre 2019 (nn. 2819 e 2820), nell’accogliere parzialmente tre ricorsi proposti da altrettante aziende che avevano preso parte alla procedura di accesso ai benefici del PSR Sicilia 2014/2020 – sottomisura 4.1, ha annullato gli atti impugnati determinando di fatto l’ammissione nell’elenco delle istanze ammissibili.
In particolare, con la sentenza n. 2824/2019, il TAR Palermo ha riconosciuto che “la cantierabilità non incide sulla valutazione della qualità del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicché la stessa non può valere non come criterio di selezione incidente sull’inserimento nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere successivamente alla presentazione della domanda a corredo della quale appare sufficiente la presentazione di un progetto esecutivo. Ed invero il requisito della cantierabilità, anche nella presente fase di merito, appare un onere sproporzionato da imporre ai partecipanti alla procedura in assenza della certezza dell’ammissione al finanziamento conseguente all’approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivanti dall’accoglimento di reclami o ricorsi”.
La sentenza n. 2820/2019, invece, ha toccato un importante aspetto che aveva determinato l’esclusione di numerose aziende, riguardante la necessità di un titolo edilizio per la realizzazione di serre agricole nell’ambito dell’investimento oggetto dei benefici. Su tale crinale, il TAR ha affermato che, con riguardo alla “tipologia delle serre previste in progetto, realizzate con meri profilati in ferro infissi sul terreno e copertura con pellicola di plastica, il Collegio di poter richiamare il recentissimo orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sez. VI, 15/04/2019 n.2438) il quale è stato precisato “l’insegnamento della Cassazione, secondo cui le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, rientrano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) D.P.R. 380 del 2001, tra le ipotesi di attività edilizia libera, mentre per quelle di diversa consistenza e destinazione, la giurisprudenza della stessa Corte è unanime nel ritenere la necessità del permesso di costruire, assumendo rilevanza decisiva la presenza di requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tale da alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico-ambientale (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 50649 dell’8 novembre 2018 e giurisprudenza ivi cit.). In un caso, inoltre, è stata affrontata, con riferimento alla realizzazione di serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, la questione relativa ai criteri di interpretazione di disposizioni legislative regionali, espressione del potere concorrente con quello dello Stato in materia urbanistica, che non devono collidere con i principi fondamentali dettati in materia edilizia-urbanistica dalla legislazione statale. Nondimeno, la sola realizzazione della platea in cemento assume rilievo ai fini urbanistici, avendo la Corte più volte stabilito che sono soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U. dell’edilizia, tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato, comprendendo, tra questi, la realizzazione di una piattaforma con struttura intelaiata in cemento armato (Sez. 3, n. 31399 del 11 maggio 2018)”. Data la tipologia delle serre previste in progetto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) D.P.R. 380 del 2001, la loro realizzazione rientra tra le ipotesi di attività edilizia libera, non essendo prevista alcuna realizzazione di platea in cemento o altra opera muraria o di fondazione suscettibile di determinare una trasformazione in via permanente del suolo inedificato”.
Infine, con la sentenza n. 2819/2019 il TAR Palermo, ancora con riguardo alle serre agricole previste in progetto, ha precisato che “stante la natura stagionale e l’assenza di interventi “edilizi” o di opere in muratura, risulta del tutto coerente con l’ipotesi della non necessarietà del N.O. predetto quanto previsto dalla circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, versata in atti, prot. n. 32036 del 09/02/2018, inviata agli Uffici del genio Civile e, p.c., al Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, secondo cui (penultimo capoverso di pag. 2) “Alla luce delle considerazioni esposte, per le strutture leggere di che trattasi infisse al suolo e con rivestimento in telone plastico, si ritiene non ricorrano gli estremi per l’applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 02.02.74, n. 64 (articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 recepiti con la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16). Si ravvisa, comunque, l’opportunità che venga allegata alla documentazione da presentare per accedere al finanziamento, apposita relazione, a firma di un tecnico qualificato, che asseveri la rispondenza della struttura realizzata alle azioni contemplate dal D.M. 14 gennaio 2008, fra le quali certamente non si può annoverare l’azione sismica, bensì le eventuali altre azioni (neve, vento etc)””.