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APPALTI PUBBLICI: TERMINE PER IMPUGNARE L’AMMISSIONE ALLA GARA E VALIDITA’ DELL’ATTESTAZIONE SOA. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 10673 DEL 02.09.2019 – TAR LAZIO ROMA.

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Con sentenza n. 10673 del 02.09.2019, il TAR Lazio Roma si espresso in merito alla legittimità di una procedura negoziata, indetta ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata all’affidamento di un appalto di lavori.
Con tale pronunzia, il giudice amministrativo ha “suffragato” la tesi difensiva della ditta controinteressata, difesa dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, analizzando, sostanzialmente, due aspetti fondamentali che meritano di essere approfonditi: 1) il termine per impugnare l’ammissione alla gara pubblica; 2) la validità dell’attestazione SOA.
Per quel che concerne il primo aspetto, secondo il TAR Lazio Roma, le ammissioni alla gara pubblica devono essere impugnate entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione nei modi di legge, qualora noti o conoscibili, secondo i principi desumibili dalla giurisprudenza nazionale e da quella della Corte di Giustizia, in ossequio al disposto di cui all’articolo 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., ratione temporis vigente al momento della proposizione del ricorso.
Precisa il giudice amministrativo che tale ultima considerazione è chiaramente “imposta” dal principio giuridico espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con l’ordinanza resa il 14 febbraio 2019 nella causa C-54/18, alla stregua del quale la decorrenza del termine per l’impugnazione presuppone che “i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell’Unione dagli stessi lamentata”; inoltre, la decadenza dalla possibilità di far valere i vizi della fase di ammissione in sede di impugnazione degli atti successivi, e in particolare delle decisioni di aggiudicazione, non si pone in contrasto con le norme e i principi di matrice europea, “purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati solo a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell’illegittimità dagli stessi lamentata”.
In merito al secondo aspetto, ossia alla contestata validità dell’attestazione SOA, riconducibile ad un contratto di avvalimento stipulato tra la controinteressata (impresa ausiliata) e un’altra società ausiliaria, quest’ultima poi fallita, la sentenza ha ritenuto che la decadenza della qualificazione non avrebbe potuto essere rilevata dalla stazione appaltante, ma soltanto dichiarata dalla SOA che aveva rilasciato l’attestazione, nei cui confronti la ricorrente avrebbe dovuto eventualmente appuntare le proprie doglianze, evocandola in giudizio.
La particolare valenza pubblicistica dell’attività demandata alle SOA implica che “l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici” (articolo 60, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010), non essendo perciò consentita alla stazione appaltante alcuna valutazione di merito in ordine alla sussistenza o al permanere dei presupposti per il rilascio dell’attestazione stessa.

Avv. Rosario Giommarresi