News e Articoli

News e Articoli

Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST): la scadenza dell’accordo quadro non determina alcun diritto, in capo al privato, all’approvazione di un progetto – la sentenza n. 2252 del 17 giugno 2024, della Prima Sezione del TAR Catania.

1052 utenti hanno visualizzato questa pagina

Con sentenza n. 2252 del 17.06.2024 il TAR Catania ha rigettato il ricorso proposto da una società contro un comune siciliano, nella qualità di soggetto promotore di un programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dall’Avv. Rosario Giommarresi.

In particolare, la società aveva chiesto: – l’annullamento della nota con la quale il Comune aveva comunicato di non rivestire più la funzione di soggetto promotore del P.R.U.S.S.T.; – l’accertamento del diritto alla valutazione ed approvazione di un progetto di variante presentato dalla stessa ditta; – il risarcimento dei danni, quantificati in oltre 6 milioni di euro.

Accogliendo le difese spiegate dal Comune, la sentenza ha riconosciuto che“il Comune … non ha più le funzioni di soggetto promotore del P.R.U.S.S.T. …, in correlazione alla naturale scadenza dell’accordo quadro stipulato in data 31 maggio 2002”.

Per questo, secondo il TAR, “il ricorso deve essere respinto in ogni sua domanda, di annullamento e di risarcimento (cfr. supra), nonché di (accertamento e) di condanna delle Amministrazioni resistenti ad adottare le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa alla valutazione ed approvazione del progetto di variante”.