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INTERDITTIVE ANTIMAFIA: ATTUALITA’ DELLA CONDOTTA, SOTTOPOSIZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E ADEGUATA ISTRUTTORIA DA SVOLGERE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE PRECEDE L’EMISSIONE. LA SENTENZA N. 532 DEL 16/08/2023 DEL CGA.

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Con sentenza n. 532 del 16 agosto 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello dell’impresa difesa e rappresentata dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Salvatore Brighina, inerente l’interdittiva antimafia adottata a carico della stessa.

In particolare, il Giudice Amministrativo di appello ha stigmatizzato diversi elementi, il primo fra i quali la attualità della condotta su cui si fondava l’interdittiva: “Tenuto conto che l’informazione interdittiva è stata emessa il 20 novembre 2019 deve dedursi che gli elementi indizianti rilevanti risalgono a circa 12 anni prima (2007-2019)”.

Ulteriore elemento tenuto in considerazione dal CGA è rappresentato dall’adesione di tutti i membri della famiglia della titolare dell’azienda ai programmi di protezione dei collaboratori di giustizia: “Dal 2007 in poi parte appellante ed il suo nucleo familiare sono stati oggetto di ulteriori provvedimenti emessi da vari organi dello stato deputati alla tutela della sicurezza pubblica che meritano di essere adeguatamente valutati al fine di verificare l’attualità del pericolo che l’attività imprenditoriale esercitata dall’appellante possa subire i condizionamenti della consorteria criminale che agisce nel territorio di riferimento”.

Sul piano dell’istruttoria da compiere nel procedimento che conduce all’emissione dei provvedimenti di interdittiva antimafia, secondo il CGA, vanno adeguatamente considerati elementi fondamentali, utili a definire il quadro alla cui stregua può ritenersi sussistente, o meno, il rischio di infiltrazioni criminali: “Nella presente fattispecie, al decorrere del tempo si aggiungono ulteriori elementi di fatto che, se accertati, potrebbero rappresentarsi idonei ad interrompere la permanenza della pericolosità del soggetto “sconsigliato” e far ritenere insussistente, conseguentemente, il pericolo di condizionamenti mafiosi dell’attività commerciale dell’appellante. È di palmare evidenza che la sottoposizione al servizio di protezione sia idonea a fugare ogni pericolo di infiltrazione mafiosa. Del resto, proprio il non avere manifestato pubblica dissociazione rispetto alla decisione dei propri parenti o conviventi di collaborare con le forze dell’ordine da parte dell’appellante, è una sopravvenienza in fatto che merita adeguata e approfondita ponderazione. 9. Il Prefetto gode di ampia discrezionalità tecnica nell’adottare l’informazione interdittiva antimafia ed il giudizio prognostico che lo steso formula non può essere sostituito dal giudizio del giudice amministrativo. La discrezionalità tecnica riconosciuta al Prefetto non rede la tutela giurisdizionale del privato meno efficace, giacché il sindacato su tale discrezionalità non dev’essere né forte, né debole, ma effettivo. Il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa ed alla sua persistente attualità, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, “con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame” (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105). Facendo applicazione di tali principi il Collegio ritiene che il provvedimento interdittivo in disamina risulta carente sul piano istruttorio e, conseguentemente la motivazione che lo sorregge è insufficiente”.

Avv. Giovanni Francesco Fidone

 

https://www.nuovosud.it/articoli/211214-cronaca-ragusa/vittoria-interdittiva-antimafia-4-anni-il-cga-riabilita-lazienda?fbclid=IwAR0OADl2WaB0GfH9EeRz7hcxhwAQB3jP-26DAPHWFaS7z8wjWHQ-krfGVO8

 

https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/306-giustizia/96946-mafia-revocata-interdittiva-antimafia-a-impresa-di-vittoria.html?fbclid=IwAR0PIgFwRXqGbFXWJE0Wwzlkq-CoKd_nERlUDl01X4aUjjFVG9t7SQq8mwI

 

https://www.sicilianews.it/mafia-4-anni-di-calvario-nulla-linterdittiva-a-unimpresa-di-vittoria/?fbclid=IwAR1e1COKIuKJR7jdUyHj4rMzl_CB9P7lnGjGm6XqIp83LaG9MblQB83UfEw

 

https://www.ragusaoggi.it/imprenditrice-di-vittoria-vince-battaglia-legale-durata-4-anni-annullata-interdittiva-antimafia/amp/?fbclid=IwAR2ZISK10tGJw4xeUak-UuXSFMnhgZVA2kcahGgyrUOJZaE60W1mg0JBJnw

 

E’ nulla l’interdittiva antimafia per un’azienda di Vittoria