News e Articoli

News e Articoli

IL RICONOSCIMENTO DI DEBITO

4159 utenti hanno visualizzato questa pagina

Il riconoscimento di debito rappresenta la prova dell’esistenza del credito stesso e del diritto del creditore sul debitore.

Un risvolto positivo per il creditore è il possesso di un riconoscimento di debito con il quale può accedere allo strumento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, accorciando i termini per poter procedere al pignoramento di beni mobili e immobili.

Oltre ai contenuti generali del documento, questo deve possedere alcuni requisiti specifici per essere considerato valido per i suoi scopi.

Deve essere redatto di pugno su carta dal soggetto debitore e consegnato a mano o spedito via posta, ancor meglio se con la presenza del timbro aziendale e il documento del legale rappresentante allegato.

Alternativa alla scrittura di pugno è la firma digitale del documento, che in questo caso può essere inviato anche tramite posta elettronica.

A prescindere dalla sottoscrizione o meno di un documento di riconoscimento di debito è possibile che il debitore non adempia ai propri doveri e risulti comunque insolvente.

Con l’ordinanza n. 9097/18, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio: “il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva”.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che quando vi è un documento sottoscritto in cui viene indicato, tra le altre voci, anche l’importo dovuto all’attore, questo rappresenta a tutti gli effetti un riconoscimento di debito.

Il riconoscimento di debito, infatti, costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui “identificazione non implica l’applicazione di specifiche norme di diritto ma più semplicemente la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano, la quale deve essere solamente motivata in modo congruo e corretto”.

Quindi, l’elemento principale da tenere in considerazione è se una parte si sia riconosciuta in debito rispetto all’altra prima del giudizio ed in qualsiasi forma, purché in modo inconfutabile.

In data 25/11/2022, il Giudice di Pace di Vittoria ha accolto la richiesta di due legali che con ricorso per ingiunzione reclamavano i compensi per l’attività stragiudiziale effettuata in favore di una cliente.

Quest’ultima corrispondeva agli avvocati soltanto la somma di € 1.000,00, a titolo di acconto, ed al contempo rilasciava apposita dichiarazione sottoscritta con la quale confermava di aver ritirato, presso lo studio dei legali, tutta la documentazione inerente l’attività svolta in suo favore.

Il Giudice di Pace, con l’allegazione della dichiarazione sottoscritta, prodotta in seno al procedimento monitorio, ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo condannando altresì la (ex) cliente debitrice alla rifusione delle spese in favore dei due legali difesi dall’Avv. Baglieri.

Dott. Luciano Caminiti