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IL CGA CONFERMA IL DIRITTO ALLA RI-DETERMINAZIONE DEL TFS CON INCLUSIONE NELLA RELATIVA BASE DI CALCOLO DEI C.D. 6 SCATTI STIPENDIALI AD UN EX APPARTENTENTE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – COMMENTO A SENTENZA DEL CGA N.466/2023, PUBBLICATA IN DATA 27.07.2023

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La controversia in oggetto trae origine da un ricorso proposto dinanzi al TAR Catania da parte un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri collocato in congedo a domanda, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Nula.

Nel primo grado del giudizio il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita e per l’effetto la condanna dell’Amministrazione resistente INPS alla rideterminazione della suddetta indennità mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di indennità di buonuscita e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Il TARS Catania con sentenza del 28 novembre 2022 n. 3080 accoglieva la domanda del ricorrente condannando l’Inps a corrispondere all’interessato quanto dovuto in applicazione dell’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987.

La statuizione del I giudice veniva avversata dall’Istituto di previdenza.

Nel secondo grado del giudizio, l’interessato si costituiva in giudizio rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dall’Avv. Filippo Nula.

Il CGARS, con la sentenza in commento, in accoglimento delle difese proposte dall’Avv. Fidone, preliminarmente provvedeva alla reiezione del primo motivo di appello proposto dall’INPS, statuendo che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente Previdenziale (ex pluribus Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019n. 1231 e sez. VI, 6 settembre 2010 n. 5465, nonché 31 gennaio 2006 n. 329).

Nel merito, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa dichiarava infondate le doglianze avanzate dall’Ente previdenziale richiamando i propri precedenti sul punto (in particolare CGARS 19 agosto 2022 n. 929.) e per l’effetto dichiarava infondato l’appello dell’inps, confermando la statuizione resa dal TARS Catania.

Avv. Filippo Nula