Con sentenza n. 12372 del 29/09/2022, il TAR Lazio Roma, Sezione IV, ha accolto il ricorso promosso da un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, in una controversia nella quale il Giudice Amministrativo era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del provvedimento con il quale la Scuola Ispettori e Sovrintendenti Ufficio Addestramento e Studi della Guardia di Finanza aveva comunicato la mancata convocazione del dipendente, Brigadiere Capo con Qualifica Speciale, a sostenere l’esame finale relativo al 21° corso di formazione per allievi marescialli.
In particolare, il ricorrente aveva preso parte al concorso straordinario, per titoli, per l’ammissione di n. 150 allievi marescialli al 21° corso, riservato ai brigadieri capo qualifica speciale del Corpo, con un’età anagrafica non inferiore a 55 anni.
Una volta ammesso e frequentato il predetto corso, il ricorrente aveva chiesto di sostenere gli esami di fine corso in tempo utile prima di passare nella posizione “ausiliaria” venendo tuttavia non più convocato per il corso di formazione per allievi marescialli.
Censurando la determinazione della P.A., il ricorrente ha rilevato che l’Amministrazione non aveva adeguatamente ponderato l’interesse pubblico con quello privato nell’adozione del provvedimento gravato, considerato il decorso di un “apprezzabile” lasso di tempo dal momento in cui lo stesso era stato nominato vincitore, venendo ammesso a frequentare il corso, e che non era stata tenuta in debita considerazione l’età del ricorrente ai fini della programmazione del corso, durato ben oltre il termine previsto dal bando.
Il TAR Lazio, aderendo in toto alla tesi difensiva del ricorrente, ha avuto modo di affermare che <<risulta … leso – in ragione di una colpa organizzativa dell’Amministrazione – il legittimo affidamento del ricorrente in ordine alla durata del corso – conseguente al ritardo nella conclusione dello stesso – che gli ha precluso la possibilità di ottenere il grado di Maresciallo in tempo utile prima di passare alla posizione ausiliaria>>.
Ed ancora, <<come correttamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, il predetto comportamento dell’Amministrazione appare essere in contrasto con l’art. 97 Cost. e, in specie, e dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione della P.A. Appare, infatti, contraria ai canoni di logicità e ragionevolezza, la scelta di procedere alla mancata convocazione dell’esame finale del ricorrente – a seguito di uno sforamento dei termini da parte dell’Amministrazione – senza permettergli di sottoporsi alla prova, nonostante lo stesso avesse fatto pieno affidamento sull’operato della stessa, seguendo il corso di formazione>>.
La cattiva organizzazione dell’Amministrazione è stata dimostrata dal successivo comportamento della P.A. resistente che ha, in occasione del 22° corso di formazione, suddiviso gli esami in due sezioni in modo da consentire il sostenimento dell’esame a coloro i quali, per ragioni di età, avrebbero “rischiato” di terminare la seconda sessione dopo il compimento del sessantesimo anno di età.
E così, il TAR Lazio ha precisato che l’idoneità del comportamento dell’Amministrazione a ledere l’affidamento del ricorrente -in ragione di una possibile diversa organizzazione del corso idonea a consentire di salvaguardare la posizione di ogni partecipante- è stata <<dimostrata dal successivo contegno della stessa quando, sempre in occasione del 22° corso di formazione, ha espressamente precluso – per evitare sforamenti analoghi a quello che qui ci occupa – la partecipazione allo stesso agli ufficiali che hanno già compiuto 59 anni>>.
In conclusione, il TAR capitolino ha accolto il ricorso censurando la condotta organizzativa della P.A. che non aveva illegittimamente convocato il ricorrente a sostenere l’esame finale del corso.
Avv. Rosario Giommarresi