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FORZE ARMATE: RIDETERMINAZIONE DEL CALCOLO DI “BUONUSCITA” (T.F.S.) CON INCLUSIONE DEI SEI SCATTI STIPENDIALI. COMMENTO A SENTENZA N. 2342 DELL’01.07.2024 DEL TAR CATANIA SEZ. III.

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Con la sentenza n. 2342 dell’01.07.2024, il TAR Catania ha accolto il ricorso di un appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo a domanda, rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo Nula e Rosario Giommarresi, il quale ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita e per l’effetto la condanna dell’INPS alla rideterminazione della suddetta indennità mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.

Il Tar Etneo, sulla scorta della oramai unanime giurisprudenza, richiamando in particolare quella del C.G.A.R.S. e del Consiglio di Stato, ha affermato che “l’originaria disposizione contenuta in tale previsione normativa è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e la successiva abrogazione di tale norma, per effetto art. 11 per effetto dell’art. 2268, comma 872, del decreto legislativo numero 66/2010, non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15- bis, nella sua formulazione iniziale; – la disposizione iniziale contenuta in tale norma – cioè il suo contenuto precettivo o, in altri termini, la specifica statuizione dettata dal legislatore – è venuta meno a seguito dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, il quale ha quindi abrogato la previsione iniziale sostituendola con una nuova disciplina; – la successiva abrogazione della nuova disciplina non può interpretarsi nel senso che il legislatore abbia voluto reintrodurre la disciplina iniziale e tutti i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 397/1987 devono, quindi, intendersi effettuati alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché la formale intestazione della norma resti quella originaria – cioè: art. 1, comma 15-bis (ma nel testo contemplato dall’articolo 11) – e, pertanto, i richiami normativi siano stati effettuati con riferimento all’art. 1, comma 15-bis, e non con riferimento all’art. 11, primo comma; identiche considerazioni vanno fatte per quanto attiene allo specifico riferimento compiuto dall’ente previdenziale all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1987, poiché il richiamo ivi contenuto all’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987 si riferisce ad una disposizione abrogata e che, pertanto, risulta ormai “tamquam non esset”.

Inoltre, il Giudice amministrativo ha precisato che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 può trovare applicazione solo nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e delle altre forze di polizia, come individuate dall’art. 16 della l. n. 121 del 1981, ovverosia Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato, con conseguente esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica.

 

Avv. Filippo Nula                                              Avv. Rosario Giommarresi