Con sentenza n. 11329 del 3 giugno 2024, la Sezione Seconda Bis del Tar Lazio ha dichiarato l’irricevibilità del gravame proposto da un privato in materia edilizia contro Roma Capitale e contro una società partecipata di Roma Capitale, difesa dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone.
Confermando un orientamento ormai consolidato, il TAR Lazio ha affermato che “secondo la pacifica giurisprudenza (vedasi da ultimo Cons. St. 11.4.23 n. 3654), nelle controversie in materia edilizia, il dies a quo ai fini della tempestiva proposizione del ricorso si identifica con l’inizio dei lavori, laddove si contesti l’an della edificazione (ovvero si assuma che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area); mentre coincide con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi (in termini di esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto), laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza e così via). Il presupposto di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., che comporta il decorre il termine per impugnare, consiste non nella conoscenza piena e integrale dell’atto stesso, ma nella percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l’attualità dell’interesse ad agire. Secondo altre recenti pronunce (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 2 maggio 2023, n. 555) la prova in giudizio data dall’Amministrazione resistente o dalla parte controinteressata dell’avvenuta collocazione ed esposizione al pubblico, presso il cantiere di lavoro, del cartello contenente gli estremi descrittivi del permesso costruire, ai sensi del disposto dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20, d.P.R. n. 380/2001, costituisce un fatto presuntivo da cui è possibile desumere la piena conoscenza del titolo edilizio, e ciò in quanto il cartello consenta ai terzi interessati ad impugnarlo di essere informati degli estremi del titolo edilizio, del relativo oggetto e degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione del progetto (in senso conf.: Cons. Giust. Amm., Sez. giurisd., 15 febbraio 2021, n. 113; Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2020, n. 2328; ed altre)”.