Con la sentenza n. 3850 del 27.02.2024 la Quarta Sezione Interna del TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla società proprietaria di una stazione di servizio avverso il diniego di rinnovo della concessione, motivato sulla scorta della applicazione della circolare Anas n. 3/2008.
La sentenza si esprime, in particolare, sulla disciplina applicabile al rinnovo delle autorizzazioni di aree di servizio preesistenti alla circolare Anas n. 3/2008 ed in merito ai criteri di innalzamento degli standard di sicurezza imposti dal legislatore.
“…le aree di servizio come quelle di cui si discute sono qualificate ai sensi dell’art. 41, comma 1, C.d.S. come pertinenze di servizio e sono “determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall’ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità”.
L’art. 60 dpr 495/1992 (Regolamento per l’attuazione e l’esecuzione del codice della strada) dispone, a tal punto che: “1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell’ articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico (…)
Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standard dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell’articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti”.
Tali ulteriori criteri volti a determinare la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi non sono stati tuttavia, ad oggi, mai emanati dal competente Ministero, con la conseguenza “che la disciplina vigente in tema di localizzazione di quelle particolari pertinenze stradali che sono le stazioni di servizio per il rifornimento di carburante risulta sprovvista di standards tecnici oggettivi e determinati” (cfr. Tar Sardegna, sez. II, 17 novembre 2014, n. 949).
L’art. 13 C.d.s., richiamato dall’art. 60 c. 4 del Regolamento, al c. 1 prevede infatti una delega espressa al Ministero competente, affinché emani le norme funzionali per la costruzione, il controllo e il collaudo anche delle pertinenze di servizio che non è stata tuttavia mai esercitata.
Tale facoltà, mai esercitata da parte del Ministero, non esclude tuttavia l’esercizio del potere dell’Anas di dettare prescrizioni di dettaglio, tese ad individuare gli standard tecnici necessari a garantire la sicurezza degli utenti, atteso che la stessa ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 143/1994, provvede “f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all’ente proprietario”.
Le predette circolari Anas, tuttavia, non potendosi configurare come regolamenti in senso tecnico hanno una valenza di soft law, surrogatoria del regolamento di esecuzione del Codice, richiedendo pertanto in sede applicativa una puntuale specificazione degli ulteriori motivi che facciano ritenere non garantiti gli standard di sicurezza.
Tale onere di specifica puntuazione dei motivi che non consentono il raggiungimento degli standard di sicurezza risulta poi ancora più pregnante per le autorizzazioni che, come quella in esame, non sono espressamente coperte dalle medesime circolari, per le quali sussiste un onere di più puntuale istruttoria.
Invero, afferma, in particolare la circolare n. 3/2008, richiamata in motivazione nel provvedimento di diniego gravato, che “La realizzazione delle nuove aree di servizio e l’installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti sulle autostrade in gestione diretta da parte dell’ANAS è consentita (…) purché aventi i requisiti e le caratteristiche specificati dalla presente norma”.
La predetta normativa tecnica, risulta pertanto insuscettibile di diretta applicazione per il caso che qui viene in rilievo, in quanto la stessa appare direttamente applicabile, ai sensi dell’art. 1.2 della medesima delibera, ai soli “nuovi impianti di distribuzione”, non coprendo in modo espresso il rinnovo di autorizzazioni relative ad aree di servizio preesistenti, autorizzate antecedentemente alla stessa.
Tale indirizzo, ostativo all’applicazione della precitata circolare Anas 3/2008 per impianti di distribuzione già autorizzati antecedentemente all’emissione della relativa delibera, viene inoltre condiviso da un recente arresto del Consiglio di Stato (Sezione Seconda, n. 5602/2020), il quale, nel confermare l’indirizzo di questo Tribunale di cui alla Sentenza del 24 luglio 2017, n. 8918 (Sezione Prima) ha affermato che: “Infatti, mentre tale ultima delibera prevedeva che le norme tecniche oggetto di approvazione si sarebbero applicate alle aree di servizio lungo le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta Anas “sia nella redazione di nuovi progetti sia per i casi di richieste di autorizzazione di variazione degli impianti esistenti ovvero di variazioni delle progettazioni già approvate ed in corso di realizzazione”, la circolare, al secondo capoverso, reca la diversa dizione secondo cui “le suddette norme sono dirette a normare l’attività dell’Azienda nella gestione della tematica in oggetto, anche per le pratiche in itinere”; senza distinguere tra quelle per le quali era in corso la sola fase esecutiva e di realizzazione delle opere approvate (non contemplata nella delibera del Consiglio di Amministrazione e logicamente incompatibile con l’efficacia ex tunc dell’approvanda circolare) e quelle in ordine alle quali il privato avesse attivato una fase procedimentale di variante (le uniche a cui si riferiva, letteralmente e funzionalmente, la delibera)”.
Il provvedimento di diniego oggetto della presente controversia riguarda infatti un rinnovo di un’autorizzazione emessa nel 1992 (ed ampliata senza rilievi nel 2008), il cui ambito temporale non risulta pertanto coperto dalla circolare Anas 3/2008, facendo questa riferimento ai soli nuovi impianti di distribuzione.
Ne deriva l’illegittimità del provvedimento gravato laddove ha ritenuto di applicare, meccanicamente, la predetta circolare ad una mera rinnovazione di un’autorizzazione di un provvedimento già rilasciato precedentemente alla sua pubblicazione, senza effettuare una sufficiente ed adeguata istruttoria in merito alle condizioni di sicurezza dell’impianto.
Né può dirsi, come sostenuto dalla resistente, che il riferimento alla predetta circolare sia meramente formale, atteso che allo stesso si fa esplicito riferimento sia nel provvedimento definitivo che nel preavviso di rigetto (a cui rimanda il provvedimento definitivo) il quale nel rigettare le due soluzioni di adeguamento proposte … fa puntuale riferimento al mancato rispetto dei parametri tecnici di cui alla predetta normativa tecnica.
Appaiono inoltre meritevoli di favorevole considerazione le censure con cui le ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria.
L’Amministrazione si è infatti limitata a dare atto apoditticamente, senza altro specificare e in assenza di adeguata istruttoria, della non conformità dell’Area di servizio “alla normativa tecnica vigente, in particolare alla Circolare Anas 3/2008 (…), in quanto la stessa costituirebbe un “pericolo per la circolazione stradale” che “necessita di essere adeguata sotto il profilo tecnico, in particolare per quanto concerne le corsie di ingresse e di uscita dalla stessa”.
Pertanto, anche a prescindere dalla diretta applicabilità della predetta circolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare nel provvedimento di diniego in modo ben più adeguato le ragioni che l’hanno portata a ritenere la predetta area di servizio di “intralcio alla circolazione” o limitativa della visibilità (cfr. art. 24, comma 4, C.d.S.) e pertanto pericolosa per la circolazione stradale.
Ne deriva l’illegittimità del provvedimento gravato non avendo l’Anas in alcun modo dato atto nella sua motivazione delle ragioni che l’hanno portata a ritenere non adeguate, sotto il profilo delle condizioni di sicurezza stradale, le diverse soluzioni tecniche proposte … nel corso del procedimento”.
La società proprietaria della stazione di servizio è stata rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dagli Avv. Rosario Giommarresi, Salvatore Brighina e Giovanni Luca Baglieri.