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APPALTI PUBBLICI: IL PRINCIPIO DI UNICITÀ DELL’OFFERTA (art. 32, c. 4, D.Lgs. 50/2016)

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L’art. 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016 recita testualmente: “Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine”.

Il sopra citato comma dell’art. 32 introduce il principio di unicità dell’offerta che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica. Tale principio ha lo scopo di imporre all’offerta un contenuto certo ed univoco. Sul punto il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 2413 del 01.04.2022, confermando la decisione del TAR Lazio, sez. II n. 8399/2020, ha stabilito che il principio di unicità dell’offerta “è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e – dall’altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chanche di aggiudicazione”.

Il principio fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa, secondo le più recenti pronunce, “assurge a baluardo dell’interesse pubblico a far emergere la migliore offerta, in sede di presentazione della stessa”, con la conseguenza che, all’obbligo di presentare una sola offerta contenente una soluzione tecnica determinata ed un prezzo preciso, corrisponde un “obbligo per la Pubblica Amministrazione di poter valutare solo offerte in tal guisa formulate”, operando così in armonia con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa e con il principio di imparzialità. (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 luglio 2021, n. 5536).

E difatti, ove fosse consentita la possibilità di presentare una pluralità di offerte o offerte alternative, comportando l’opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, tale facoltà dovrebbe “comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della par condicio e, pertanto, prevista e regolata nella lex specialis” e non potrebbe mai essere accordata o riservata a una sola impresa concorrente (Cons. stato sez. III, 18/12/2020, n. 8146).

Il Consiglio di Stato argomenta ulteriormente sulla necessità di presentazione di un’unica offerta capace di conseguire l’aggiudicazione, che deve essere “il frutto di un’attività di elaborazione nella quale ogni impresa affronta il rischio di una scelta, che la stazione appaltante rimette alle imprese del settore, ma che comporta una obiettiva limitazione delle possibilità di vittoria”.

Da ultimo, facendo un espresso richiamo e confermando la consolidata giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema, il Consiglio di Stato afferma che la vera minaccia al principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante (Tar Piemonte Torino, sez. I, 16/03/2020, n. 195; Tar Toscana sez. I, n. 1361 del 2015; Tar Veneto sez. II, n. 1135 del 2018).

Avv. Salvatore Brighina

Avv. Giulia Cerrelli