Con la sentenza n. 702 del 23 febbraio 2024, la Seconda Sezione del TAR Palermo ha rigettato il ricorso proposto da Seap Depurazione Acque srl contro il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, relativo al trasferimento dell’Istituto IPIA E. Fermi di Agrigento dalla zona industriale di Aragona-Favara.
In particolare, impugnando un diniego alla delocalizzazione della scuola in altro sito espresso dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la ditta lamentava l’impossibilità di ampliamento della propria piattaforma di trattamento rifiuti liquidi pericolosi in ragione della presenza dell’istituto scolastico in questione.
Per queste ragioni, la Seap Depurazione Acque srl agiva contro il Libero Consorzio per il ristoro dei presunti danni patiti legati al mancato ammortamento degli investimenti effettuati ai fini dell’ampliamento richiesto e legati altresì alla perdita della chance di poter ampliare la propria capacità operativa.
La richiesta risarcitoria formulata nei confronti del Libero Consorzio ammontava a oltre 20 milioni di euro.
Accogliendo le difese svolte dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, il TAR Palermo dichiarava il ricorso inammissibile e dichiarava infondata la domanda risarcitoria, condannando fra l’altro la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Libero Consorzio.