Con sentenza n. 1121/2024, la Quarta Sezione del TAR Catania si è espressa in merito alla possibilità di acquisire al patrimonio comunale un’area maggiore rispetto a quella sulla quale è stata realizzata la costruzione abusiva.
Nel precisare che l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente rappresenta una misura sanzionatoria conseguenziale all’inottemperanza all’ordine di demolizione, il Giudice Amministrativo ha affermato che, “non potendosi ragionevolmente ritenere che il Legislatore abbia rimesso la determinazione dell’ulteriore area acquisibile al puro arbitrio dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto, nonché ad indicare con precisione l’ulteriore area di cui viene disposta l’acquisizione (ex aliis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29 dicembre 2017, n. 6130). In altri termini, mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo, che si verifica “ope legis” per effetto della mera inottemperanza all’ordine di demolizione, rende superflua ogni motivazione diversa dalla semplice identificazione dell’abuso, l’individuazione dell’ulteriore area, la cui acquisizione è parimenti doverosa, va motivata, volta per volta, con l’esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio in quanto il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l’ulteriore area acquisibile, ma ha indicato un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso, delineando, quindi, un procedimento di determinazione della cosiddetta pertinenza urbanistica da condurre di volta in volta sulla base di criteri di individuazione che tengano conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni (ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 ottobre 2022, n. 2628; id., sez. IV, 7 dicembre 2023, n. 3675 e sez. I, 7 luglio 2020, n. 1668). Nel caso de quo, la decisione dell’ente locale intimato di acquisire l’intera area in cui ricade l’opera abusiva, e non solo le opere abusive e la relativa area di sedime, è sorretta dalla circostanza che “le opere abusive ricoprono una superficie coperta massima pari a mq. 71,50 e che la superficie su cui ricadono è inferiore a dieci volte l’estensione dell’opera abusiva e pertanto dovrà essere acquisita per intero”. La motivazione addotta dal Comune intimato è meramente tautologica, non comprendendosi le ragioni di carattere urbanistico-edilizio per ricomprendere tra le aree oggetto di acquisizione anche una porzione ulteriore rispetto a quella coincidente con le opere abusive e con l’area di sedime, non sia supportata da alcuna adeguata motivazione che evidenzi uno specifico interesse pubblico. Il Comune, infatti, si è limitato ad affermare che la superficie dell’area su cui ricadono le opere abusive è inferiore a dieci volte l’estensione delle opere abusive stesse; diversamente, avrebbe dovuto giustificare le ragioni che avrebbero imposto l’acquisizione dell’ulteriore area, specificando i criteri e la superficie da acquisire. Appare, dunque, fondata la censura con cui le ricorrenti hanno lamentato il difetto di motivazione quanto all’acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime; pertanto, il ricorso appare fondato e, conseguentemente, il provvedimento gravato deve essere annullato per quanto attiene al suo riferimento all’area ulteriore rispetto a quella di sedime, restando salve le ulteriori statuizioni dell’Amministrazione”.
Avv. Giovanni Francesco Fidone